In attesa di comprendere i dettagli del nuovo ordinamento della previdenza dei giornalisti ecco un breve e sommario quadro analitico di quello che prevede la norma inserita nella bozza di legge di Stabilità.
1. Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi è trasferita, limitatamente alla gestione principale, all’Inps. L’Inpgi rimane istituto autonomo per i giornalisti lavoratori autonomi e parasubordinati. Entro il 30 giugno 2022, l’Istituto dovrà provvedere alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di pura gestione separata (autonomi e co.co.co.) quindi l’attuale Inpgi2. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei ministeri vigilanti, vanno indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto.
2. Il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti Inps con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’Inpgi;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Ai soggetti già assicurati presso la gestione principale dell’Inpgi per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di circa 100.000 Euro (in pratica, le retribuzioni sono imponibili ai fini contributivi fino a concorrenza di un massimale annuo la parte di retribuzione eventualmente eccedente non è soggetta a contribuzione). Il meccanismo del massimale contributivo di cui sopra si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’Inpgi con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
4. Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso l’Inpgi1 che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’Inpgi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
5. Il Comitato amministratore del fondo pensione dipendenti è integrato da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i giornalisti.
6. Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’Inpgi alla data del 30 giugno 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina Inps.
7. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole Inpgi. I trattamenti sono erogati a carico dell’Inail, al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori, quindi il regime Inail.
8. Un contingente di personale Inpgi di massimo 100 unità sarà selezionato, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere e quindi inquadrato presso l’Inps nei relativi ruoli sulla base della apposita tabella di comparazione.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabilite le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’Inps del personale selezionato.
10. I dipendenti provenienti dall’Inpgi mantengono il trattamento economico fisso (ad esempio nella PA: lo stipendio, la tredicesima, l’indennità integrativa speciale (IIS), l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) o altre indennità specifiche degli enti/amministrazioni) percepito alla data dell’inquadramento. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’Inps, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
11. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’Inpgi, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’Inps, coordinati dal direttore generale dell’Inps, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, è disposta l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio e fino alla data del 01/07/2021, gli organi dell’Inpgi possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai ministeri vigilanti.