Il Comitato Amministratore della Gestione Previdenziale Separata, nella sua riunione di ieri, ha deliberato – recependo l’accordo siglato tra FIEG e FNSI il 19 giugno 2014 – l’estensione, ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con compenso annuo non inferiore a 3000 euro, della copertura assicurativa per infortuni professionali, in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
La Direzione Centrale Rischi dell’INAIL – appositamente consultata – aveva confermato l’esclusione del personale giornalistico, ancorché titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dall’obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti dell’INAIL, anche se l’attività giornalistica – implicando l’utilizzo di personal computer, video terminali, conduzione di veicoli, ecc. – rientra tra quelle attività che, se svolte da altri soggetti, comporterebbero l’obbligo assicurativo INAIL contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 ed all’art. 1 del Dlgs 23/02/2000 n. 38.
Poiché il personale giornalistico titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultava, quindi, privo di assicurazione contro gli infortuni professionali, si è reputato opportuno fornire ai giornalisti titolari di un rapporto di co.co.co. una adeguata copertura assicurativa antinfortunistica presso la gestione separata l’INPGI.
Il provvedimento votato oggi prevede che il trattamento in caso di infortunio corrisposto dall’INPGI ai collaboratori fissi di cui all’art. 2 del CNLG venga esteso anche ai collaboratori (co.co.co. e/o co.co.pro) iscritti presso la gestione separata INPGI con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro. Il premio assicurativo è determinato in misura fissa, pari a 6,00 euro mensili, per ogni collaboratore ed è posto esclusivamente a carico del committente.
La delibera che prevede questa nuova garanzia per gli iscritti alla Gestione Separata dell’Ente, sarà a breve trasmessa ai Ministeri Vigilanti e potrà produrre i suoi effetti solo dopo la prescritta approvazione di legge.