È di nuovo tempo di Dichiarazione dei redditi, che quest’anno dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate tra il 5 maggio e il 30 settembre (scadenza così prorogata dal decreto 28 febbraio 2020) direttamente o tramite il Caf o il commercialista. Per i soci Casagit, questi i punti importanti da tener presente.
SOCI CONTRATTUALIZZATI CNLG E PENSIONATI INPGI – Possono portare in detrazione solo la spesa sanitaria non rimborsata da Casagit.
ALTRE TIPOLOGIE DI ISCRITTI – Coniuge e familiari a carico, Soci volontari o capitari (cioè non contrattualizzati né pensionati), Iscritti ai Nuovi Profili Due, Tre e Quattro, Iscritti a W-In possono portare in detrazione tutte le spese sanitarie, anche se rimborsate interamente o in parte da Casagit (vedi art. 15 lett. C del Testo unico Imposte sui redditi e risoluzione 2571172005 N. 167/E). Il contributo di iscrizione non è deducibile.
CONIUGE NON A CARICO – Il coniuge non a carico (per il quale il socio ha pagato nel 2019 il “contributo individuale” di 900 euro) nella propria dichiarazione dei redditi può portare in detrazione tutte le spese sanitarie, anche se rimborsate interamente o in parte da Casagit. Il contributo di 900 euro non è deducibile.
DISTINTA DELLE SPESE MEDICHE – Nel sito www.casagit.it, nell’Area Riservata Soci, è disponibile – solo per gli iscritti al Profilo Uno – la Distinta delle spese mediche presentate nel 2019, con la specificazione delle somme rimborsate. E’ possibile scaricarla per presentarla al Caf o commercialista. Per l’accesso alla Area Riservata Soci (che consente di comunicare con Casagit in modo sicuro e di scaricare appunto i documenti per agevolare la compilazione della denuncia dei redditi) è necessaria una password ad hoc: seguite il percorso elettronico sul sito www.casagit.it e riceverete tempestivamente la password, risparmiando tempo ed evitando in futuro inutili attese telefoniche.
ATTENZIONE – Non tutti i Caf o commercialisti accettano la Distinta delle spese mediche compilata da Casagit e quindi è sempre opportuno fotocopiare le ricevute prima di inviarle alla Cassa per il rimborso. È bene procurarsi la fotocopia anche delle fatture di cliniche ed altre strutture in regime di convenzione diretta: in questo caso, infatti, è vero che la Cassa paga direttamente la struttura sanitaria, ma paga sempre in nome e per conto dell’assistito, al quale è appunto intestata la fattura ed anche questi importi, quindi, rientrano nel regime delle spese sanitarie detraibili. La Cassa è comunque tenuta a conservare gli originali, che possono essere richiesti solo in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
730 PRECOMPILATO 2020 – Per legge, Casagit invia all’Agenzia delle Entrate la Distinta delle spese sanitarie di ciascun socio: e su questa base l’Agenzia delle Entrate definisce il relativo 730 precompilato. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la Dichiarazione precompilata 2020: accedendo alla Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dal 5 maggio si possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco, che sarà comunque possibile modificare o integrare direttamente o con l’ausilio del commercialista o del Caf.