Si comunica che il 30 settembre p.v. scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2019. Si ricorda che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2019 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.
ln base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 30 settembre 2019, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2019 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2014.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n .98 (convertito in legge n. 111/2011) prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento
pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 30 settembre 2019 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.
Gli importi dovuti per l’anno 2019 – tenuto conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) determinato dall’ISTAT, per l’anno 2019, nella misura dell’1,1 per cento – sono i seguenti (*):
TIPO CONTRIBUTO | Contributo minimo ordinario | Contributo minimo ridotto (per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) | Contributo minimo ridotto (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto) |
Reddito minimo di riferimento | 2.132,99 | 1.066,50 | 2.132,99 |
Contributo Soggettivo | 213,30 | 106,65 | 106,65 |
Contributo Integrativo | 42,66 | 21,33 | 42,66 |
Contributo di maternità | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Totale contributo minimo 2019 | 287,96 | 159,98 | 181,31 |
(*) i predetti contributi minimi sono stati determinati dal Comitato Amministratore della Gestione separata con delibera n. 2 del 29/01/2019, approvata dai Ministeri vigilanti con nota n. 3815 del 22/03/2019 e con delibera n. 7 del 16/04/2019, approvata dai Ministeri vigilanti con nota n. 8262 del 18/06/2019.
Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, reperibile sul sito dell’INPGI ed in quello dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione modelli di versamento), che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativa = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2019
Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE Dl SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2019 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”.
Si ricorda che non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2019 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: http://www. inpgi.it/?q=node/692).
Si evidenzia, inoltre, che i giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 30/09/2019 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2019 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/473) dal versamento del contributo minimo.
Si ricorda che, questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2019 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2019 (da effettuarsi in via telematica entro il 31 luglio 2020), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo. Si fa presente, tuttavia, che i contributi minimi pagati oltre la scadenza del 30 settembre 2019 dovranno essere maggiorati della sanzione per ritardato pagamento prevista dall’articolo 7 del vigente regolamento della Gestione Separata.
Si ricorda, altresì, che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2019 pari a 15.878,00 euro). Di conseguenza, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.