giovedì, Novembre 21

Indennità per i giornalisti autonomi

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L’art. 27 del D.L. Cura Italia ha previsto, per liberi professionisti titolari di partita iva e per le co.co.co. – attivi al 23/02/2020 – iscritti alla Gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), un’indennità erogata dall’INPS, per il mese di marzo, pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

Pertanto, tale indennità – riservata agli iscritti INPS – non si applica ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata INPGI, così come non si applica a tutti gli altri liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.

Per loro (art. 44 del D.L. 18/2020, non modificato in sede di conversione in legge) è stata invece prevista un’indennità erogata dal Fondo per il reddito di ultima istanza. Detto fondo è infatti rivolto a quei lavoratori – autonomi ma anche dipendenti – che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale previsione normativa è stata attuata tramite il Decreto interministeriale del 28/03/2020 che ha previsto una apposita indennità per lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di pensione, iscritti in via esclusiva alle Casse privatizzate – e quindi destinata anche ai giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI – finanziata, per l’anno 2020, con una quota di 300 milioni di euro del suddetto Fondo. Tale indennità, che per il mese di marzo 2020 è stata di 600 euro netti, è stata riconosciuta ai professionisti iscritti alle Casse professionali che, nel 2018 hanno: percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19; oppure hanno percepito un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, purché abbia cessato o ridotto o sospeso, la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come precisato dal “Decreto liquidità” (D.L. 23/2020), i professionisti destinatari della suddetta indennità sono i “non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva” e – come chiarito dall’INPGI – per poter accedere all’indennità non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico o di altro reddito da lavoro dipendente o sostitutivo (derivante da ammortizzatori sociali o da reddito di cittadinanza).

La domanda per ottenere l’indennità andava presentata – tra il 1° e il 30 aprile 2020 – all’INPGI che, previa verifica della sua regolarità, ha provveduto all’erogazione di 9.014 indennità a fronte di 10.712 richieste pervenute, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Infine, come precisato dal Ministero del lavoro, l’indennità di 600 euro poteva essere riconosciuta anche ai giornalisti che si erano iscritti alla Gestione separata INPGI durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020 e che non potevano dichiarare, per l’anno di imposta 2018, un reddito derivante dall’esercizio libero professionale dell’attività giornalistica, purché – si legge nella FAQ del Ministero – gli stessi abbiano comunque percepito, nel 2018, un “reddito complessivo” non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro. Quindi, il parametro reddituale di riferimento per verificare la titolarità del diritto all’indennità di 600 euro coincide col “reddito complessivo” percepito nel 2018; reddito che, pertanto, può non coincidere con il solo reddito derivante dall’esercizio di attività giornalistica libero professionale. Le domande per richiedere l’indennità di 600 euro andavano presentate utilizzando il modulo disponibile.

 

Il Decreto Rilancio (Art. 78 D.L. 34/2020) – entrato in vigore il 19 maggio 2020 – ha rifinanziato la norma, portando la copertura da 300 milioni a 1,15 miliardi di euro. È stata altresì confermata, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 (ex art. 44 del D.L. 18/2020). Come avvenuto per l’erogazione precedente, anche in questo caso, per l’indennità a sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle Casse privatizzate si dovranno attendere uno o più decreti interministeriali (Min. Lavoro e Min. Economia) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio. Le stessa norma ha poi precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità in argomento, non si deve essere – alla data di presentazione della domanda – né titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di pensione.

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