venerdì, Novembre 22

Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FIEG-FNSI (2001-2005)

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RINNOVATA LA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO FIEG-FNSI
(2004 – 2005)
Il testo dell’accordo firmato e le nuove tabelle dei minimi
ACCORDO
Il giorno 9 luglio 2003, in Roma tra la Fieg e la Fnsi si è proceduto al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro giornalistico sulla base dei seguenti contenuti per il biennio 1 ° marzo 2003 – 28 febbraio 2005.

1. Incremento dei minimi
Il valore minimo tabellare in atto al 28 febbraio 2003 per il livello 100 della vigente scala parametrale (redattore oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore oltre 30 mesi di anzianità professionale) è incrementato di € 93 a regime.Il suddetto importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti frazionamenti e cadenze:

1 ° luglio 2003 € 46

1 ° aprile 2004 € 21

1° settembre 2004 € 26

Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinate sulla base del parametro in vigore al 28 febbraio 2003 rispettivamente per i giornalisti professionisti e praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in precedenza indicati.

Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2), per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part time (art. 36) in atto al 28 febbraio 2003 è incrementato a regime secondo i valori conseguenti all’applicazione dell’aliquota percentuale di incremento del minimo previsto per il livello 100 della scala parametrale. Tale incremento è corrisposto con la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale.

L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa a far data dal 30 giugno 2003.

2. Incremento delle aliquote contributive
– A decorrere dal 1° settembre 2003 il contributo a carico delle aziende previsto dal punto 2) dell’art. 4 delle norme transitorie e di attuazione per la Casagit è elevato dallo 0,50% della retribuzione imponibile allo 0,95% della medesima;

– con la stessa decorrenza il contributo mensile previsto dall’art. 40 per l’assicurazione infortuni è elevato da € 6,71 a € 11,88 per ogni giornalista previsto dall’art. 38 del contratto nazionale. In sede di rinnovo quadriennale del prossimo contratto di lavoro le parti procederanno a dare attuazione ai contenuti della normativa prevista nella nota a verbale all’art. 38;- a decorrere dal 1° gennaio 2005 l’aliquota contributiva I.V.S. dell’Inpgi a carico delle aziende èelevata dal 19,28% al 20,28%. L’operatività di detto aumento, determinato in base alla facoltà concessa alle organizzazioni di settore dall’art. 3, 2° comma, lett. b) della legge n. 509/1995, presuppone l’assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi di una delibera conforme che sarà sottoposta all’approvazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia;

– la Fnsi ha preannunciato la propria intenzione di procedere all’aumento dell’aliquota minima contributiva a carico dei giornalisti per il Fondo complementare di previdenza. Le parti procederanno con specifica intesa alla modifica della lett. b) del punto 6 dell’accordo 4 giugno 1998.

3. Modifiche al regolamento del Fondo complementare di previdenza
Le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e contenute nelle note a firma del Presidente del Fondo in data 30 luglio 2002 e 19 novembre 2002 sono approvate a tutti gli effetti dalle sottoscritte organizzazioni sindacali nella loro veste di fonti istitutive. Il Fondo procederà ai necessari adeguamenti statutari che hanno effetto dalla data odierna.

4. Lavoro nei giornali elettronici
Le sottoscritte organizzazioni hanno proceduto alla verifica dello stato di applicazione della regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti previsto dall’allegato N. Le parti, preso atto che a seguito anche della sopravvenuta crisi del settore il livello di applicazione della suddetta regolamentazione ha riguardato un ristretto numero di aziende e redattori, confermano la fase sperimentale con ulteriore verifica da svilupparsi entro il 2005.

5. Lavoro autonomo
Preso atto che è in fase di approvazione il decreto legislativo n. 250/2003 – attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 – le sottoscritte organizzazioni procederanno entro tre mesi dalla sua emanazione all’esame congiunto dei problemi applicativi delle nuove tipologie contrattuali in esso previste con particolare riferimento alla nuova disciplina dei rapporti di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa e del nuovo mercato del lavoro.

Le parti confermano la volontà di proseguire la verifica sugli aspetti applicativi dell’accordo collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro autonomo e sull’evoluzione di tale lavoro nel settore.

6. Responsabilità civile
Successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina penale e civile per i reati di diffamazione a mezzo stampa le parti effettueranno l’esame previsto dalla nota a verbale dell’art. 47.

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