Il 30 settembre p.v. scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2016. Si ricorda che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2016 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.
In base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento alla Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 30 settembre 2016, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2016 potranno, quindi, versare il contributo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2011.
Si ricorda, inoltre, che i giornalisti che alla data del 30 settembre risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo sarà pari al 50% di quello ordinario.
Gli importi dovuti per l’anno 2016 sono i seguenti:
TIPO CONTRIBUTO |
Contributo minino ordinario |
Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale |
Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto |
Contributo Soggettivo |
208,68 |
104,34 |
104,34 |
Contributo Integrativo |
41,74 |
20,87 |
41,74 |
Contributo di maternità |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
Totale contributo minimo 2016 |
290,42 |
165,21 |
186,08 |
Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, reperibile nel sito dell’INPGI e in quello dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione modelli di versamento), che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici e il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) e utilizzando i seguenti codici:
Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2016
Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediante bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28. In questo caso è indispensabile che nella causale di versamento sia indicato “AC 2016 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”.
Si ricorda che non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che abbiano svolto l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
Si evidenzia, inoltre, che i giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 30/09/2016 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2016 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/473) dal versamento del contributo minimo. Si ricorda che, questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2016 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2016 (da effettuarsi in via telematica entro il 31 luglio 2017), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo. Si fa presente, tuttavia, che i contributi minimi pagati oltre la scadenza del 30 settembre 2016 dovranno essere maggiorati dalla sanzione per ritardato pagamento prevista dall’articolo 7 del vigente regolamento della Gestione Separata.