La misura, come è noto, è prevista dall’art. 55, comma 1, del Regolamento della gestione previdenziale, in base al quale l’Istituto può annualmente destinare all’incremento dei montanti contributivi individuali una quota del rendimento del patrimonio.
Al fine di dare attuazione alla previsione regolamentare il Comitato Amministratore, con atto n. 17 del 15 dicembre 2022, aveva già fissato i i criteri, i parametri e le condizioni da adottare per procedere all’attribuzione di una quota dei proventi del patrimonio ai montanti degli iscritti tenendo conto, da un lato, dell’impatto delle rivalutazioni già previste obbligatoriamente per legge e dall’altro di un margine di garanzia a salvaguardia della sostenibilità futura della gestione.
In un’ottica solidaristica tra gli iscritti, inoltre, è stato previsto un meccanismo variabile di attribuzione progressiva inversamente proporzionale all’ammontare del montante maturato sulla singola posizione previdenziale, sostenendo maggiormente i percettori di redditi bassi per migliorare il livello di adeguatezza delle relative future prestazioni previdenziali, applicando le seguenti aliquote di distribuzione:
Sulla base dell’approvazione dei criteri e principi sopra esposti, quindi, il Comitato Amministratore ha rilevato che, per l’anno 2021, si sono verificate tutte le condizioni per procedere a destinare una quota dell’extra-rendimento del patrimonio all’incremento dei montanti individuali, in misura corrispondente – come accennato – allo 0,50% della sua consistenza, mentre per l’anno 2022 è stata verificata l’assenza dei presupposti per attribuire un analogo incremento.
L’attuazione operativa delle decisioni assunte del Comitato avverrà, come di consueto, successivamente all’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della relativa delibera adottata.